Salve FolloHz,
Dopo essere approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso febbraio, continua il percorso del First Playable Fund: il Ministero dello sviluppo economico infatti, ha pubblicato sul proprio sito il nuovo decreto direttoriale , tramite il quale viene ufficializzata l’apertura dello sportello per le domande per poter poter accedere al fondo. Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 30 giugno.
Cliccando su questo link è possibile trovare tutti i documenti necessari per poter presentare domanda.
Prima di andare ad analizzare nel dettaglio di cosa si tratta e come accedere al fondo stesso, è importante precisare che il First Playable Fund si distingue completamente dal “Decreto Videogiochi” che invece riconoscerà una sovvenzione favorevole per quelli che sono i costi di produzione alle imprese che producono videogiochi di nazionalità italiana. Di quest’ultimo decreto, ne abbiamo parlato in un articolo apposito.
Cos’è il First Playable Fund
Il First Playable Fund, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, è un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale attraverso la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale.
A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- svolgono, in via prevalente, l’attività economica di “Edizione di software” o “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”;
- hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile la realizzazione del prototipo;
- hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
- sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimi;
- abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Con il decreto direttoriale 21 maggio 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo e di valutazione delle stesse, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili.
Come anticipato, le domande di agevolazione possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica che sarà raggiungibile dalla presente sezione del sito web e da quella del sito dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it).
Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID.